AVVISO AI SENSI DELL’ ART. 290 CO. 5 R. D. 6 MAGGIO 1940 N. 635
VISTO l’art. 3 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive sostituzioni e modificazioni;
VISTO l’ultimo comma dell’art. 290 del Regolamento per l’esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
VISTI gli artt. 35 e 36 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni;
VISTE le seguenti circolari del Ministero dell’Interno: 26 giugno 2008, n. 8; 27 ottobre 2008, n. 12; 28 luglio 2010, n. 23; con le quali sono state date istruzioni di carattere operativo per l’esatta ed uniforme applicazione della nuova disciplina;
VISTO l’art. 10 del D.L. 13 maggio 2011, n.70, inerente il rilascio della carta d’identità ai minori e la relativa circolare del Ministero dell’Interno n. 15 del 26 maggio 2011;
VISTO l’art. 40 comma 2 del D.L. 24 gennaio 2012 n.l e la relativa circolare del Ministero dell’Interno n. 1 del 27 gennaio 2012;
VISTO l’art.7, comma l, del D.L. 9 febbraio 2012 n.5 e la relativa circolare del Ministero dell’Interno n. 2 del 10 Febbraio 2012;
SI RENDE NOTO
– la carta d’identità ha la validità di 10 anni per le persone di età maggiore di 18 anni;
– la carta d’identità, rilasciata a norma del comma 5, dell’ art. 10 del D.L. n.70/2011 ai minori di anni 3 ha la validità di tre anni, mentre quella rilasciata ai minori di età compresa fra i 3 e i 18 anni ha la validità di 5 anni;
Per evitare inconvenienti, derivanti dalla scadenza del documento, si invitano i cittadini a provvedere al rinnovo della propria carta d’identità in tempo utile.
La stessa può essere rinnovata a decorrere dal 180° giorno precedente la scadenza.
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