Il
consiglio è l'organo di indirizzo e
di controllo politico –
amministrativo, ha competenza
limitatamente ai seguenti atti
fondamentali:
-
statuti dell'ente e delle
aziende speciali, regolamenti
salva l'ipotesi di cui
all'articolo 48 comma 3, criteri
generali in materia di
ordinamento degli uffici e dei
servizi;
-
programmi, relazioni
previsionali e programmatiche,
piani finanziari, programmi
triennali e elenco annuale dei
lavori pubblici, bilanci annuali
e pluriennali e relative
variazioni, rendiconto, piani
territoriali ed urbanistici,
programmi annuali e pluriennali
per la loro attuazione,
eventuali deroghe ad essi,
pareri da rendere per dette
materie;
-
convenzioni tra i comuni e
quelle tra i comuni e provincia,
costituzione e modificazione di
forme associative;
-
istituzione, compiti e norme sul
funzionamento degli organismi di
decentramento e di
partecipazione;
-
assunzione diretta dei pubblici
servizi, costituzione di
istituzioni e aziende speciali,
concessione dei pubblici
servizi, partecipazione
dell'ente locale a società di
capitali, affidamento di
attività o servizi mediante
convenzione;
-
istituzione e ordinamento dei
tributi, con esclusione della
determinazione delle relative
aliquote; disciplina generale
delle tariffe per la fruizione
dei beni e dei servizi;
-
indirizzi da osservare da parte
delle aziende pubbliche e degli
enti dipendenti, sovvenzionati o
sottoposti a vigilanza;
-
contrazione dei mutui non
previsti espressamente in atti
fondamentali del consiglio
comunale ed emissione dei
prestiti obbligazionari;
-
spese che impegnino i bilanci
per gli esercizi successivi,
escluse quelle relative alle
locazioni di immobili ed alla
somministrazione e fornitura di
beni e servizi a carattere
continuativo;
-
acquisti e alienazioni
immobiliari, relative permute,
appalti e concessioni che non
siano previsti espressamente in
atti fondamentali del consiglio
o che non ne costituiscano mera
esecuzione e che, comunque, non
rientrino nella ordinaria
amministrazione di funzioni e
servizi di competenza della
giunta, del segretario o di
altri funzionari;
-
definizione degli indirizzi per
la nomina e la designazione dei
rappresentanti del comune presso
enti, aziende ed istituzioni,
nonché nomina dei rappresentanti
del consiglio presso enti,
aziende ed istituzioni ad esso
espressamente riservata dalla
legge.
Il
consiglio, nei modi disciplinati
dallo statuto, partecipa altresì
alla definizione, all'adeguamento e
alla verifica periodica
dell'attuazione delle linee
programmatiche da parte del sindaco
o del presidente della provincia e
dei singoli assessori.
Il
consiglio comunale è composto dal
sindaco e:
-
da
60 membri nei Comuni con
popolazione superiore ad un
milione di abitanti;
-
da
50 membri nei Comuni con
popolazione superiore a 500.000
abitanti;
-
da
46 membri nei Comuni con
popolazione superiore a 250.000
abitanti;
-
da
40 membri nei Comuni con
popolazione superiore a 100.000
abitanti o che, pur avendo
popolazione inferiore, siano
capoluoghi di provincia;
-
da
30 membri nei Comuni con
popolazione superiore a 30.000
abitanti;
-
da
20 membri nei Comuni con
popolazione superiore a 10.000
abitanti;
da 16 membri nei Comuni con
popolazione superiore a 3.000
abitanti;
-
da
12 membri negli altri Comuni.
La
popolazione è determinata in base ai
risultati dell'ultimo censimento
ufficiale.
Il
funzionamento dei consigli, nel
quadro dei principi stabiliti dallo
statuto, è disciplinato dal
regolamento, approvato a maggioranza
assoluta, che prevede, in
particolare, le modalità per la
convocazione e per la presentazione
e la discussione delle proposte. Il
regolamento indica altresì il numero
dei consiglieri necessario per la
validità delle sedute, prevedendo
che in ogni caso debba esservi la
presenza di almeno un terzo dei
consiglieri assegnati per legge
all'ente, senza computare a tale
fine il sindaco.
I
consigli sono dotati di autonomia
funzionale e organizzativa. Con
norme regolamentari i Comuni fissano
le modalità per fornire ai consigli
servizi, attrezzature e risorse
finanziarie. Nei Comuni con
popolazione superiore a 15.000
abitanti possono essere previste
strutture apposite per il
funzionamento dei consigli. Con il
regolamento i consigli disciplinano
la gestione di tutte le risorse
attribuite per il proprio
funzionamento e per quello dei
gruppi consiliari regolarmente
costituiti.
I
consiglieri entrano in carica
all'atto della proclamazione ovvero,
in caso di surrogazione, non appena
adottata dal consiglio la relativa
deliberazione.
I consigli durano in carica sino
all'elezione dei nuovi, limitandosi,
dopo la pubblicazione del decreto di
indizione dei comizi elettorali, ad
adottare gli atti urgenti e
improrogabili.
Quando lo statuto lo preveda, il
consiglio si avvale di commissioni
costituite nel proprio seno con
criterio proporzionale. Il
regolamento determina i poteri delle
commissioni e ne disciplina
l'organizzazione e le forme di
pubblicità dei lavori.
Le
sedute del consiglio e delle
commissioni sono pubbliche salvi i
casi previsti dal regolamento.
Le
dimissioni dalla carica di
consigliere, indirizzate al
rispettivo consiglio, devono essere
assunte immediatamente al protocollo
dell'ente nell'ordine temporale di
presentazione. Esse sono
irrevocabili, non necessitano di
presa d'atto e sono immediatamente
efficaci.
Il consiglio, entro e non oltre
dieci giorni, deve procedere alla
surroga dei consiglieri
dimissionari, con separate
deliberazioni, seguendo l'ordine di
presentazione delle dimissioni quale
risulta dal protocollo. Non si fa
luogo alla surroga qualora,
ricorrendone i presupposti, si debba
procedere allo scioglimento del
consiglio a norma dell'articolo 141.
In
occasione delle riunioni del
consiglio vengono esposte
all'esterno degli edifici, ove si
tengono, la bandiera della
Repubblica italiana e quella
dell'Unione europea per il tempo in
cui questi esercita le rispettive
funzioni e attività. Sono fatte
salve le ulteriori disposizioni
emanate sulla base della legge 5
febbraio 1998, n. 22, concernente
disposizioni generali sull'uso della
bandiera italiana ed europea.