COMUNE
DI S. STEFANO QUISQUINA
Provincia
di Agrigento

I PRINCIPI GENERALI E GLI
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL COMUNE
ISTITUTI DI
PARTECIPAZIONE POPOLARE
UFFICIO PER LE RELAZIONI
CON IL PUBBLICO
MODALITA’ PROCEDIMENTALI
DEL REFERENDUM
Partecipazione al
procedimento amministrativo
PARTECIPAZIONE AL
PROCEDIMENTO
PROCEDIMENTI AD
ISTRUTTORIA PUBBLICA
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO
COMUNALE
Segretario comunale e
Direttore Generale
BILANCIO
E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
CONTROLLO INTERNO – PRINCIPI GENERALI
INDIRIZZO POLITICO
AMMINISTRATIVO
CESSAZIONE DELLA CARICA
DEL PRESIDENTE
E DEL VICE PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONI DI
INIZIATIVA CONSILIARE
Indennità di carica degli
amministratori
ENTRATA IN VIGORE DELLO
STATUTO
1. Il Comune di Santo Stefano Quisquina è Ente Locale
Autonomo ed ha rappresentanza generale secondo i principi della Costituzione,
delle leggi dello Stato e della Regione Siciliana.
2. L’attività amministrativa del Comune è ispirata a
criteri di trasparenza, imparzialità, efficienza, efficacia, economicità e
semplificazione dei procedimenti e degli atti.
3. Il Comune ispira la sua attività ed assume come
principio costitutivo una coerente azione antimafia contro ogni forma illegale
di potere occulto ed intimidatorio in contrasto con i principi democratici e
costituzionali.
4. Il Comune ispira, inoltre, la propria azione ai valori
costituzionali di libertà, uguaglianza, pace, non violenza, giustizia; promuove
l’affermazione della solidarietà nell’ambito della comunità locale; favorisce
l’inserimento nella vita sociale, il diritto allo studio ed al lavoro dei
soggetti più deboli, senza distinzione di sesso, età, razza e religione;
promuove l’integrazione sociale degli immigrati, garantendo il rispetto della
loro cultura e dei loro diritti ed assicurando ad essi la fruizione dei servizi
sociali, con i medesimi diritti e doveri dei cittadini italiani; opera nel
rispetto della propria storia, delle proprie tradizioni e delle testimonianze democratiche
e popolari della sua gente; promuove efficaci servizi sociali secondo principi
di solidarietà, in collaborazione con l’associazionismo e con il volontariato;
favorisce ogni iniziativa volta a realizzare il rispetto della dignità umana;
favorisce, mediante singoli interventi o mediante un insieme coordinato di
interventi, il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;
collabora con altri enti locali per la realizzazione di interessi comuni;
coordina e raccorda la propria azione amministrativa con quella degli altri
Comuni, della Provincia e della Regione.
5. Con il presente Statuto si stabiliscono, nell’ambito
dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi, le norme fondamentali
dell'organizzazione dell'Ente.Si specificano le attribuzioni degli organi, le
forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, si stabilisce
l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici nonché le forme di
collaborazione fra il Comune e
6. Il Comune, promuove, tutela, sostiene, valorizza e
coordina le attività economiche
dell’artigianato, del commercio, del turismo, dell’agricoltura e della
zootecnia, anche con l’adozione di Denominazione di Origine Comunale
7. Il Comune tutela e valorizza il Paesaggio inteso come
parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla
storia umana o dalle reciproche interrelazioni. Il Comune pone in essere azioni volte alla salvaguardia
e alla valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici del
territorio.
8. L’acqua è bene vitale dell’umanità e
non è appropriabile per fini privati e di lucro. Il Comune tutela le risorse
idriche del territorio, comprese le falde sotterranee, le sorgenti e i corpi
idrici di superficie , considerandole bene primario e inalienabile della
collettività.
9. Il Comune è
titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con la legge dello Stato e
della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
1. Nella
propria organizzazione il Comune attua il principio della separazione tra
responsabilità politica e di indirizzo e responsabilità gestionale; ispira la
propria azione ai principi di trasparenza, imparzialità e funzionalità;
persegue la semplificazione dei procedimenti e degli atti amministrativi.
1. Il Comune ha la sua sede legale in Via Roma n. 142 ove
hanno luogo, di norma, le riunioni degli organi e delle commissioni.
La sede può essere trasferita in altri luoghi del centro abitato
soltanto su deliberazione del Consiglio Comunale o per cause di forma maggiore,
in casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze con disposizione
sindacale.
Analoga procedura dovrà adottarsi per spostare la sede
dell’aula consiliare e dell’Albo Comunale.
Possono essere istituiti, entro il territorio comunale,
uffici distaccati e sedi di rappresentanza su determinazione del Sindaco.
2. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello Stemma e del
Gonfalone allo stesso attribuiti con decreto del Presidente della Repubblica
n.3171 del 23/07/1981.
Lo stemma raffigura “ Interzato in palo, il centrale più
largo: il primo troncato: a) di argento a quattro gigli di nero disposti 1, 2,
1; b) d’azzurro a sei plinti d’oro disposti 2, 2, 2; il secondo interzato in
fascia : a) partito : d’oro alla torre di rosso, murata di nero, merlata di
quattro alla guelfa e d’azzurro ad un leone d’oro; b) d’argento a tre trifogli
di verde disposti 2, 1; c) d’oro a nove gigli d’azzurro disposti 3, 3, 3; il
terzo di rosso a sei palle d’argento disposte 1, 2, 2, 1. Ornamenti esteriore
da Comune.
Il gonfalone è costituito da: Drappo partito di rosso e di bianco
riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto
con la iscrizione centrata in argento: Comune di Santo Stefano Quisquina. Le
parti di metallo e di cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà
ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate
poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul
gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali
frangiati d’argento.
3. Sono vietati l’uso e la riproduzione dei simboli del
Comune per fini non istituzionali.
4. L’uso del gonfalone è disciplinato da apposito
regolamento.
5. Il Comune riconosce la solennità civile e religiosa
del Santo Patrono, Santa Rosalia, che ricade il martedì successivo alla prima
domenica del mese di Giugno di ogni anno.
1. Il Comune di Santo Stefano Quisquina si estende per Ha
8.592, e confina, a nord con il Comune di Castronovo di Sicilia, ad est con il
Comune di Cammarata, a sud con i Comuni di Casteltermini e San Biagio Platani,
ed ad ovest con i Comuni di Alessandria della Rocca e Bivona.
2. Per le eventuali variazioni territoriali e di
denominazione del Comune si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8, 9,
10 e 11 della L.r. 23 dicembre 2000, n. 30.
3. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri
cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all’estero,
attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e
l’erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano
temporaneamente.
1 - Il Comune
garantisce ed assicura ai cittadini il diritto di informazione e di accesso
agli atti amministrativi di cui l’amministrazione comunale è in possesso.
2 - Le comunicazioni ai
cittadini sono affisse a cura del Responsabile dell’Area Amministrativa
all’Albo Pretorio e pubblicizzate anche nelle giornate domenicali.
3 - Onde assicurare la
più ampia diffusione delle notizie relative alle attività del Comune, degli
Enti ed Aziende da esso dipendenti, l’Amministrazione si avvale dei mezzi di
comunicazione di volta in volta ritenuti più idonei.
4 - Sarà data, in
particolare, ampia pubblicità e diffusione alle relazioni semestrali del
Sindaco ed a tutti gli atti di rilevante interesse collettivo.
1 - Tutti gli atti
dell’amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati
per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata
dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto
previsto nel regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il
diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2 - Per la tutela di
situazioni giuridicamente rilevanti, il Comune garantisce l’accesso ai
documenti amministrativi a chiunque vi abbia interesse nel rispetto della
normativa vigente e secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento.
3 - Il regolamento, in
particolare:
- disciplina le
modalità di esercizio del diritto di accesso e del rilascio di copie di atti
previo pagamento del costo di riproduzione;
- individua i casi in cui il diritto di accesso
è escluso o differito;
- detta le misure
organizzative utili a garantire un effettivo esercizio di tale diritto;
- detta le norme
necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e
delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti, e provvedimenti
che li riguardino.
4 - Ai sensi dell’art.
199 dell’O.R.EE.LL., i consiglieri non devono pagare il costo per il rilascio
di copie di documenti. I diritti di segreteria vanno pagati da tutti,
consiglieri compresi, se vengono richieste copie di documenti autenticati.
5 - Tale generale diritto
di accesso dei consiglieri comunali, da esercitarsi con riguardo ai dati
effettivamente utili per l’esercizio del mandato e ai fini di questo, deve
essere coordinato con le altre norme vigenti, come quelle che tutelano il
segreto delle indagini penali o la segretezza della corrispondenza e delle
comunicazioni, nonché rispettando il dovere di segreto “nei casi espressamente
determinati dalla legge”, e i divieti di divulgazione dei dati personali.
1 - Anche al fine di
garantire la concreta attuazione dei diritti disciplinati dal presente titolo,
il Comune istituisce un Ufficio per le relazioni con il pubblico.
2 - In particolare
l’Ufficio provvede:
- a fornire ai
cittadini ogni informazione da essi richiesta circa l’attività
dell’Amministrazione;
- ad assistere i
cittadini per la concreta attuazione dei diritti di partecipazione di cui sono
titolari;
- a fornire
informazioni sullo stato dei procedimenti che li riguardano.
3 - L’Amministrazione
Comunale avrà l’onere di organizzare, entro il termine che sarà previsto dal
regolamento, il predetto Ufficio, individuando idoneo locale accessibile anche
ai portatori di handicap, dotandolo di personale adeguatamente
professionalizzato e di idonee attrezzature. L’Ufficio dovrà essere aperto
tutti i giorni nelle ore di ufficio.
1 – Il Comune
riconosce nella partecipazione all’attività politico-amministrativa, economica
e sociale dei cittadini, delle associazioni e dei gruppi portatori di interessi
diffusi, uno degli istituti fondamentali della democrazia.
2 – Nell’esercizio
delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi
gestionali il Comune assicura la partecipazione dei soggetti di cui al comma 1.
3 – Ai fini di cui ai
commi precedenti l’amministrazione comunale favorisce:
a)
il
collegamento dei propri organi con i cittadini singoli od associati, per il
tramite dell’Ufficio per le relazioni con il pubblico;
b)
l’iniziativa
popolare in tutti gli ambiti consentiti dalla legge e dal presente Statuto.
4 – L’amministrazione
comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza
di trattamento di tutti i soggetti.
1 - Il Comune
valorizza e promuove le libere forme associative, che, senza fine di lucro,
operano nei settori del volontariato, della solidarietà e della promozione
sociale e culturale della comunità locale.
2 - Le associazioni
legalmente costituite ed operanti nel territorio comunale da almeno un anno,
possono chiedere di essere iscritte in un apposito albo, suddiviso in sezioni,
che verrà annualmente aggiornato a cura dell’Amministrazione comunale.
3 - Un apposito
regolamento disciplina i requisiti e le modalità per l’iscrizione all’albo.
4 - Le Associazioni
senza scopo di lucro, iscritte all’albo, tramite un proprio delegato,
costituiscono l’Assemblea generale delle Associazioni, la quale ha facoltà di
elaborare un documento da presentare all’Amministrazione, entro il primo
semestre di ciascun anno, in sede di programmazione e prima della
predisposizione del bilancio preventivo.
5 - La concessione di
strutture, servizi, beni strumentali, contributi, sussidi ed altri ausili
finanziari ad associazioni operanti nel territorio comunale e senza scopo di
lucro, va regolamentata da apposito disciplinare ed è subordinata alla previa
determinazione e pubblicazione, da parte del Consiglio Comunale, dei criteri e
delle modalità cui il Comune è tenuto ad attenersi.
6 - Le convenzioni con
le organizzazioni di volontariato sono subordinate alle condizioni ed ai
contenuti dell’art. 10 della L.R. 7 giugno 1994, n. 22.
1 - Il Comune
riconosce l’apporto del volontariato per il conseguimento di pubbliche finalità
e ne promuove l’integrazione nell’erogazione dei servizi, privilegiando le
iniziative che permettono di conseguire i livelli più elevati di socialità e di
solidarietà.
2 - Il Comune promuove
l’aggiornamento e la formazione dei cittadini associati che esercitano il
volontariato e, quando ne sia comprovata la competenza e la capacità operativa,
li impegna in progetti ed iniziative da esso coordinati.
1 - Il Comune promuove
la partecipazione dei cittadini al governo locale e garantisce il confronto tra
la comunità locale e gli organi comunali mediante:
- la costituzione di
consulte;
- l’esercizio del
diritto di udienza;
- la presentazione di
istanze, petizioni e proposte;
- la proposizione di
referendum;
- la partecipazione e
consultazione e conferenze popolari.
1 - Al fine di
valorizzare il contributo della popolazione al governo della comunità locale,
il Comune può istituire consulte tematiche.
2 - Il Consiglio
Comunale di propria iniziativa o su proposta della Giunta ne delibera, a
maggioranza assoluta, l’istituzione, anche in via temporanea. La deliberazione dovrà indicare le organizzazioni di
settore che ne fanno parte, le modalità di convocazione e funzionamento e gli
specifici compiti assegnati alla consulta.
3 - Il Sindaco nomina
i membri sulla base di terne di nominativi segnalati dalle organizzazioni di
settori iscritti all’albo.
1 - Il Comune garantisce il diritto ai cittadini,
singoli o associati, ad essere ricevuti dagli amministratori e dai dirigenti
preposti a uffici e servizi per prospettare problemi e questioni di interesse
individuale e che coinvolgono interessi diffusi di competenza comunale.
2 - Il regolamento sull’accesso
stabilisce forme e modalità per l’esercizio del diritto di udienza, garantendo
l’obbligo di risposta in tempi brevi.
1 - Possono essere rivolte al Comune istanze, petizioni
e proposte per chiedere l’adozione di provvedimenti amministrativi, per
promuovere interventi a tutela di interessi
collettivi, ovvero per esporre comuni necessità.
2 - Le istanze, le petizioni
e le proposte, sottoscritte da almeno 200 soggetti aventi i requisiti di cui
all’art. 8, sono rivolte agli organi di governo del Comune e depositate presso
la segreteria generale; per la loro presentazione non sono richieste
particolari formalità.
3 - Il regolamento
sull’accesso determina modalità, forme e tempi della risposta.
1 – I cittadini
possono presentare al Comune proposte, redatte secondo le modalità stabilite
dal regolamento.
2 - Sulle proposte
sottoscritte da almeno 200 soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 8,
l’organo competente per materia decide entro il termine fissato dal
regolamento.
Ciascun elettore può
far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
Il giudice ordina
l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune.
In caso di
soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso,
salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi
promossi dall’elettore.
1 - Nell’ambito del
Comune il referendum consultivo, disciplinato dall’apposito regolamento, è
l’istituto con cui tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi
in merito a programmi, piani, progetti, interventi e su ogni altro argomento
attinente l’amministrazione del Comune.
2 - Possono essere
indetti referendum propositivi e abrogativi su materie di esclusiva competenza
locale, secondo le modalità dell’apposito regolamento.
3 - I referendum
propositivi sono intesi a proporre l’inserimento nell’ordinamento comunale di
atti amministrativi generali, non comportanti spese.
4 - I referendum
abrogativi, sono intesi a deliberare l’abrogazione totale o parziale di atti
amministrativi a contenuto generale.
5 - Hanno diritto al
voto, nelle consultazioni referendarie, tutti i cittadini del Comune che
abbiano compiuto il 18° anno di età ed iscritti nelle liste elettorali.
6 - Non possono essere
indetti referendum, consultivi, propositivi o abrogativi aventi ad oggetto:
a)
i provvedimenti riguardanti
tributi locali e tariffe;
b)
bilancio e conto consuntivo;
c)
i provvedimenti inerenti
l’assunzione di mutui o l’emissione di prestiti;
d)
i provvedimenti relativi ad
acquisti ed alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;
e)
i provvedimenti relativi al personale;
f)
i provvedimenti dal quale siano
derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
g)
i provvedimenti sanzionatori;
h)
i provvedimenti di mera esecuzione
di norme statali o regionali;
i)
i
provvedimenti riguardanti l’affidamento di servizi a gestori pubblici o privati
ovvero lo scioglimento delle società partecipate o aziende consortili;
j)
i provvedimenti riguardanti la
programmazione e la realizzazione delle opere pubbliche;
k)
i provvedimenti che sono già state
oggetto di consultazione referendaria nell’ultimo quinquennio;
l)
gli
statuti delle aziende speciali;
m) gli atti concernenti a
salvaguardia dei diritti dei singoli o di specifici gruppi di persone;
n)
le attività amministrative
vincolate da leggi statali o regionali;
o)
gli statuti e i regolamenti
comunali;
p)
gli atti relativi ad indirizzi
politico-amministrativi di carattere generale risultanti da piani e programmi.
1 - 11referendum sono
indetti dal Sindaco per la data fissata dal Consiglio Comunale.
2 - I soggetti promotori del referendum possono
essere:
a)
un
quinto degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune;
b)
la
maggioranza assoluta del Consiglio Comunale
3 - Il Consiglio Comunale
stabilisce nell’apposito regolamento:
a)
i
requisiti di ammissibilità ed i tempi;
b)
le
condizioni di accoglimento;
c)
le
modalità organizzative delle consultazioni.
4 - Le consultazioni
referendarie devono riguardare materia di esclusiva competenza locale, si
possono svolgere una volta l’anno, e non possono avere luogo in coincidenza con
operazioni elettorali, provinciali e comunali.
5 - Quando il
referendum sia stato indetto, il Consiglio e
6 - Il quesito da
sottoporre a referendum deve essere formulato in termini chiari ed
intelligibili.
7
- L’ammissibilità dei referendum, sotto il profilo formale e sostanziale, è
sottoposta alla valutazione di una commissione, composta dal Segretario comunale, dal Difensore
Civico e da un magistrato a riposo, cui spetta
8 - Non si procede al
referendum quando l’atto oggetto della proposta sia stato annullato o revocato
totalmente. Nell’ipotesi di annullamento o di revoca parziale anche se seguiti
da una nuova deliberazione sul medesimo oggetto, la commissione di valutazione
decide sull’ammissibilità dei quesiti referendari.
1 - Il quesito
sottoposto a referendum è approvato se ha partecipato alla votazione almeno il
50 per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza favorevole
dei voti validamente espressi, senza computare le schede bianche e nulle.
2 - Gli organi
comunali competenti si adeguano entro sessanta giorni dalla proclamazione
dell’esito della consultazione, uniformando i propri atti nei modi e nei
termini previsti dall’apposito regolamento.
1 - Al fine di una
maggiore conoscenza degli orientamenti che maturano nella realtà locale, il Comune
può utilizzare forme di consultazione popolare, anche limitate a zone
specifiche della città, consistenti nella distribuzione e nella raccolta di
questionari, in verifiche a campioni, in consultazioni di settore per categorie
professionali o utenti di servizi.
2 - Sulle risultanze
di tali consultazioni indette dal Sindaco su proposta della Giunta o del
Consiglio, il Sindaco promuove un dibattito in Consiglio entro trenta giorni
dalla comunicazione dell’esito.
1 - Per migliorare
l’efficacia dell’azione amministrativa, il Sindaco può indire conferenze in cui
sono invitati a partecipare cittadini, esperti, associazioni e organizzazioni
di categoria eventualmente interessate.
1 - Il Comune informa
la propria attività alla semplificazione del procedimento amministrativo. A tal
fine:
·
adotta
le misure organizzative idonee a garantire la piena operatività delle
disposizioni in materia di autocertificazione, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge;
·
si
avvale, per giungere ad una rapida conclusione dell’iter procedimentale, delle
conferenze dei servizi onde acquisire concerti, intese, nulla osta o assensi da
altre amministrazioni;
·
favorisce
nei limiti previsti dalla legge la conclusione di accordi, fra
l’Amministrazione e gli interessati, sostitutivi del provvedimento finale
ovvero determinativi del contenuto discrezionale dello stesso.
1 - Nelle materie di
propria competenza, il Comune, gli Enti, gli istituti e le aziende da esso
dipendenti o controllati, assicurano la partecipazione dei destinatari, degli
interessati e dei soggetti portatori di interessi diffusi al procedimento
amministrativo, nel rispetto delle disposizioni di leggi vigenti.
2 - I destinatari e
gli interessati al provvedimento hanno diritto:
·
di
prendere visione degli atti del procedimento;
·
di
presentare memorie scritte e documenti;
·
di
essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti e circostanze
rilevanti ai fini dell’emanazione del provvedimento finale;
·
di assistere ad eventuali ispezioni o accertamenti
rilevanti agli stessi fini;
·
di assistere sostituiti da un rappresentante o coadiuvati
da un esperto.
3 - Il regolamento sul
procedimento amministrativo stabilisce forme, modalità e limiti per l’esercizio
dei diritti di cui al comma precedente.
1 - Nei procedimenti
amministrativi che riguardino la formazione di atti normativi o amministrativi
di carattere generale, l’adozione del provvedimento finale può essere preceduta
da istruttoria pubblica.
2 - Il Consiglio
Comunale indice l’istruttoria pubblica allorché ne facciano richiesta:
-
-
almeno
200 soggetti di cui all’art. 8.
3 - L’istruttoria
pubblica si svolge nella forma di pubblico contraddittorio. Ad esso possono
partecipare, anche per il tramite di un esperto, i titolari dei diritti di
partecipazione, nonché i portatori di interessi diffusi. Il provvedimento
finale è motivato con riferimento alle risultanze dell’istruttoria.
4 - Il regolamento sul
procedimento amministrativo disciplina le modalità di raccolta delle firme per
la richiesta, nonché le forme di pubblicità e le modalità di svolgimento
dell’istruttoria che deve essere conclusa entro tempi certi.
1 - E’ istituito
l’Ufficio del Difensore Civico, al fine di garantire l’imparzialità, il buon andamento
della pubblica amministrazione ed una più efficace tutela dei cittadini nei
confronti dei comportamenti e provvedimenti compiuti dall’amministrazione.
2 – Il Difensore
Civico svolge il ruolo di garante ed assolve alle proprie funzioni con probità,
imparzialità, onestà ed indipendenza. In particolare, il Difensore Civico
agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione della
legge, dello Statuto e dei regolamenti.
3 - L’organizzazione,
la dotazione organica ed il funzionamento dell’ufficio sono disciplinati dal
regolamento.
4 - Il difensore
civico è nominato dal Consiglio comunale con votazione segreta e con la
maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. Se dopo due
votazioni consecutive, eseguite nella stessa seduta, non viene raggiunta la
predetta maggioranza, si procede in sedute successive da tenersi
rispettivamente entro dieci giorni ad ulteriori votazioni. La nomina sarà
conseguita con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5 - Il difensore
civico resta in carica per 5 anni e non è immediatamente rieleggibile. Esercita
le sue funzioni fino all’insediamento del successore. Può essere rieletto una
sola volta.
6 - Il difensore civico, prima del suo insediamento,
presta giuramento nelle mani del Sindaco, in pubblica seduta consiliare, con la
seguente formula: “Mi impegno di osservare lealmente le leggi dello Stato e
della Regione Siciliana e lo Statuto Comunale e di adempiere le mie funzioni al
solo scopo del pubblico bene”.
7 - Alle organizzazioni
sindacali, sociali ed imprenditoriali devono essere garantite dalle norme
regolamentari forme di interlocuzione propositive e ricognitive col difensore
civico.
1 - La designazione
del difensore civico deve avvenire tra persone che abbiano conseguito un
diploma di laurea e che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di
indipendenza, probità e competenza sulle funzioni da espletare, con le modalità
stabilite da apposito Regolamento.
2 - Non può essere nominato
difensore civico:
·
chi
ricopre cariche in partiti politici, in associazioni sindacali e di categoria;
·
chi
si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
·
i
parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, gli
amministratori e dirigenti delle unità sanitarie locali;
·
i
ministri di culto;
·
gli
amministratori ed i dirigenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a
partecipazione pubblica;
·
chi
esercita qualsiasi attività oggetto di rapporti giuridico-economici
continuativi con l’Amministrazione comunale;
·
chi
ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che
siano amministratori, segretario generale o dirigenti del Comune;
·
non
può essere nominato difensore civico chi sia stato candidato nelle ultime
elezioni politiche amministrative e chi abbia ricoperto nel biennio precedente
la nomina, incarichi di governo, nazionale o locale.
3 - Il difensore
civico cessa dalla carica alla scadenza del mandato, ovvero:
·
per
dimissioni;
·
per
decadenza, dichiarata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta, quando nel
corso del mandato si verifichi un impedimento grave o una causa sopravvenuta di
incompatibilità.
4 -Il difensore civico
può essere rimosso dall’incarico per gravi motivi inerenti l’esercizio delle
sue funzioni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata a maggioranza
dei due terzi dei Consiglieri.
1 - Il difensore
civico esercita la sua funzione nell’ambito del territorio comunale. Egli
interviene, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria
iniziativa, presso l’Amministrazione comunale, le aziende speciali, le
istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi
pubblici comunali per accertare che il procedimento amministrativo abbia
sollecito corso, che gli atti siano tempestivamente emanati, che non sussistano
carenze o disfunzioni che ne ritardino o ne compromettano l’esito.
2 - A tal fine può
richiedere al Responsabile del servizio interessato, documenti, notizie e
chiarimenti, nei limiti e con le prerogative assegnate ai Consiglieri Comunali.
3 - Acquisite tutte le
informazioni utili:
·
rassegna
verbalmente o per iscritto le opportune informazioni al cittadino che ha
richiesto l’intervento, nei termini previsti dal regolamento;
·
invita
il responsabile del procedimento, in caso di ingiustificato ritardo, dandone
pure comunicazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e agli organi
competenti, a provvedere entro periodi temporali congruamente definiti;
·
segnala
al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e agli organi sovraordinati le
disfunzioni e le carenze riscontrate, oltre all’esito dell’invito di cui sopra.
4 - L’Amministrazione
ha l’obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell’atto adottato non
recepisce i suggerimenti del difensore, che può altresì, chiedere il riesame
della decisione, qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
5 - Tutti i responsabili
dei servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione all’attività del
difensore civico.
6 - Non rientrano nel
campo di intervento del difensore civico i rapporti di pubblico impiego.
7 - Il difensore
civico deve sospendere ogni intervento sui fatti e sui procedimenti dei quali
sia investita l’autorità giudiziaria penale, amministrativa o civile.
1 - Il difensore
civico presenta, entro il mese di gennaio, la relazione sull’attività svolta
nell’anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo i rimedi
per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon
andamento dell’azione amministrativa.
2 - La relazione viene
discussa dal Consiglio Comunale nella sua prima seduta successiva alla sua
presentazione e viene resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio per
30 gg..
Il Presidente del Consiglio Comunale può
invitare il difensore civico a fornire chiarimenti sulla relazione nel corso
della seduta.
3 - In caso di particolare
importanza o comunque per motivi meritevoli di urgente segnalazione, il
difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio
Comunale o chiedere di essere ascoltato nel corso della seduta, secondo le
modalità prescritte nel regolamento.
Lo stesso Consiglio o
1 - Al difensore
civico spetta un’indennità non superire al 5% (cinque) di quella prevista per
il Sindaco.
1 – Il Comune provvede
alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni
ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo
economico e civile della comunità.
2 - I servizi pubblici
comunali sono organizzati in modo:
·
che
siano effettivamente accessibili agli utenti;
·
che
siano garantiti standards qualitativi delle prestazioni;
·
che
gli utenti risultino informati sui loro diritti e sulle condizioni e modalità
di accesso al servizio;
·
che
il funzionamento del servizio sia controllabile e modificabile in base a
criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
3 - Alle finalità di
cui al comma precedente deve essere ispirata l’organizzazione del lavoro, la
disciplina dell’orario di apertura al pubblico, il rapporto con organismi di
tutela dell’utente, costituiti su iniziativa di privati e di gruppi di associazioni
interessate ai sensi del titolo II del presente Statuto.
1 - I servizi pubblici
comunali possono essere gestiti:
a)
in economia quando lo consentano
le modeste dimensioni o le caratteristiche del servizio;
b)
in concessione a terzi, quando
sussistano ragioni tecniche ed economiche e di opportunità sociale;
c)
a mezzo di Azienda speciale, anche
per la gestione di più servizi, quando lo richieda la natura economica e
imprenditoriale del servizio o dei servizi interessati;
d)
a mezzo di società per azioni o a
responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale quando sia
opportuna, per la natura del servizio, la partecipazione di altri soggetti
pubblici o privati;
e)
a mezzo di società per azioni
senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell’art. 116 del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2 - Per lo svolgimento
dei servizi determinati possono essere stipulate convenzioni con
3 - La forma di gestione è scelta dal Consiglio, previa
iniziativa della Giunta, sulla base della valutazione di fattibilità del
progetto e della considerazione di
eventuali alternative.
4 - La scelta compiuta
dal Consiglio è sottoposta a verifica annuale.
1 - Il servizio è
gestito in economia quando, per la dimensione o la natura delle prestazioni,
non richieda una struttura dotata di piena autonomia gestionale.
2 - La proposta di
gestione del servizio in economia è accompagnata da una stima analitica dei
costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie e dall’indicazione
dei mezzi per far fronte ai costi e per acquisire tali risorse.
3 -
4 - I revisori dei
conti esprimono le proprie valutazioni analitiche sull’economicità dei servizi
nella relazione sul consuntivo.
1 - Quando il servizio
debba essere organizzato col sistema della concessione, l’impresa
concessionaria o il raggruppamento di imprese concessionarie sono prescelti con
procedure ad evidenza pubblica fra aspiranti che offrano garanzie di capacità
tecnica, economica e finanziaria.
2 - Il disciplinare di
concessione definisce la durata del rapporto, le modalità del rinnovo, con
esclusione di ogni forma di rinnovo tacito, l’eventuale diritto di prelazione
del concessionario, gli obblighi di quest’ultimo, le modalità di verifica dei
risultati nonché dei costi e dei vantaggi economici conseguiti dal
concessionario e acclarati mediante certificazione.
1 - Per la gestione di
uno o più servizi che è opportuno affidare ad una struttura dotata di piena
autonomia gestionale e patrimoniale, il Consiglio Comunale può deliberare la
costituzione di aziende speciali.
2 - Per i servizi
connessi o suscettibili di essere integrati sotto il profilo tecnico ed
economico va costituita un’unica Azienda.
3 - La deliberazione
di costituzione dell’Azienda determina gli apporti patrimoniali e finanziari
del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che indica
analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, individua le
risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate
previste nonché le condizioni per l’equilibrio economico della gestione.
4 - L’Azienda ha un
proprio Statuto, predisposto in sede di prima costituzione dalla Giunta e
approvato dal Consiglio Comunale, contestualmente alla deliberazione di
costituzione dell’Azienda stessa a maggioranza assoluta dei componenti.
5 - Lo Statuto
stabilisce le norme fondamentali sulla competenza degli organi e sul
funzionamento dell’Azienda, in modo che siano assicurate l’autonomia
imprenditoriale dell’Azienda stessa, l’efficienza, l’efficacia e l’economicità
della gestione; individua gli atti fondamentali dell’Azienda da sottoporre
all’approvazione del Consiglio Comunale; determina le modalità di vigilanza
sull’attuazione degli indirizzi impartiti dal Comune; prevede un apposito
organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione;
disciplina i modi di partecipazione degli utenti.
6 - Gli atti
fondamentali dell’Azienda, ad eccezione del bilancio preventivo e del conto
consuntivo, si intendono approvati dal Consiglio Comunale, quando siano
sottoposti ad approvazione, se il Consiglio non si pronuncia entro 30 gg. dalla
convocazione del Consiglio Comunale.
7 - Organi
dell’Azienda sono il Consiglio dell’Amministrazione, il Presidente ed il
Direttore.
8 - I componenti del
Consiglio di Amministrazione, in numero di tre sono nominati dal Sindaco, a
seguito di pubblico bando, tra persone che risultino munite di competenza
tecnica, gestionale o amministrativa comprovata da curricula, e nel rispetto
dei requisiti stabiliti dallo Statuto dell’Azienda.
9 - Il Presidente è
eletto nel suo seno dal Consiglio di Amministrazione.
10 - Il Direttore è
l’organo cui compete la direzione gestionale dell’Azienda. Viene assunto con
contratto di diritto privato, a seguito di pubblico bando, secondo le modalità
previste dal regolamento.
1 - Il C.d.A.
dell’Azienda dura in carica 5 anni e può essere revocato anticipatamente dal
Sindaco con provvedimenti motivati contenenti le ragioni della revoca con le
comunicazioni dei nuovi obiettivi programmatici.
2 - Possono essere
altresì revocati, con provvedimento motivato dal Sindaco i singoli componenti
del Consiglio di Amministrazione.
3 - La revoca, nelle
ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2 potrà essere altresì disposta per
mantenere il rapporto fiduciario tra Sindaco del Comune e amministratori della
Azienda.
1 – I servizi di carattere
imprenditoriale possono essere svolti mediante società per azioni o a
responsabilità limitata, costituite o partecipate dal Comune anche senza
vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell’art. 116 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
a)
quando
ricorra l’opportunità di una gestione in regime di mercato mediante una
struttura dotata di piena autonomia patrimoniale e gestionale;
b)
quando risulti l’utilità
dell’apporto di privati qualificati sotto il profilo imprenditoriale o
finanziario o dell’esperienza acquisita nel settore, che condividano il rischio
di impresa;
c)
quando sia conveniente finanziare
quote significative del capitale attraverso il mercato, anche con la
partecipazione degli utenti e dei lavoratori alla costituzione del capitale medesimo.
2 - La proposta di
deliberazione della costituzione della società o della partecipazione comunale
al capitale della medesima è presentata al consiglio comunale unitamente ad un
piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di
servizio e sui costi, stabilisce gli oneri a carico del Comune, stima le
entrate previste e determina le condizioni per l’equilibrio economico della
gestione.
3 – Nel caso di
costituzione o partecipazione di società a prevalente capitale pubblico, la
selezione dei soci privati deve avere luogo mediante procedura di evidenza
pubblica, tenuto conto dell’eventuale pluralità di offerte e delle alternative
esistenti, previo parere da richiedere a soggetti di elevata qualificazione
professionale sugli aspetti tecnici, economici e finanziari.
4 - Lo Statuto
societario stabilisce:
a)
il numero dei componenti degli
organi collegiali e, tra questi, quelli di nomina del Sindaco;
b)
le forme di controllo, vigilanza e
coordinamento con gli indirizzi e le direttive dell’Ente locale a cui la
società è vincolata nella sua azione;
c)
le modalità di variazione del
capitale e di accesso di nuovi soci;
d)
la possibilità di revoca degli
amministratori nominati dal Comune, in conformità a quanto disposto dal comma 3
del precedente art. 36.
1 – Al fine di
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, l’amministrazione
comunale può stipulare convenzioni con soggetti pubblici secondo le modalità e
le forme sancite con regolamento.
1 – Ai sensi dell’art. 34 del
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, applicabile in Sicilia - in forza del rinvio
dinamico operato dall’art. 37 della L.r. n. 7/1992 - in “quanto compatibili” con le previsioni legislative della L.R. n.
48/1991, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di
programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione,
l'azione integrata e coordinata di più comuni, della provincia, della regione
e/o di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza
primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di
intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, per assicurare
il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il
finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
1 - Il Consiglio
Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici
territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i
propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale,
compresa l’eventuale gestione in s.p.a. con
1 - L’attività del
Comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse Comune con altri
enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti
dalla legge attraverso accordi ed interessi di cooperazione.
1 - Il Comune promuove
la collaborazione, il coordinamento e l’esercizio associato di funzioni,
individuando anche nuove attività di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la
gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali
ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con
altri enti locali o loro enti strumentali.
2 - Le convenzioni
contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal
Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
1
- Per la gestione Comune di uno o più servizi, il Consiglio Comunale promuove
la costituzione di consorzi con altri Comuni e/o con
2 - Il Consiglio
Comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati approva una
convenzione ai sensi del precedente articolo 41, unitamente allo Statuto del
consorzio.
3 - L’assemblea del
consorzio è costituita dai rappresentanti degli Enti interessati che
partecipano con responsabilità commisurata alla quota di partecipazione.
4 - Il Comune è rappresentato dal
Sindaco o dall’Assessore delegato.
1- Per l’espletamento di una
pluralità di funzioni e servizi il Comune può costituire, congiuntamente ad
altri Comuni di norma contermini, una Unione di Comuni.
2-
1
- In sede di prima applicazione dello Statuto e comunque entro due anni, il
Consiglio Comunale effettua una ricognizione dei propri servizi, al fine di
stabilire se convenga proseguirne l’erogazione e se le forme di gestione in
atto siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nelle leggi
e nello Statuto.
2 - Unitamente al
bilancio di previsione il Consiglio Comunale approva, su proposta della Giunta,
un documento contenente le priorità e gli indirizzi programmatici relativi ai
servizi comunali e le indicazioni per la politica generale delle tariffe non
regolamentate da norme di legge.
3 - I responsabili dei
servizi presentano annualmente una relazione tecnica che evidenzi
analiticamente i costi e i ricavi dei servizi stessi.
1 - Gli uffici e i
servizi del Comune sono ordinati dal regolamento di organizzazione in base a
criteri di autonomia, funzionalità, flessibilità, economicità di gestione,
professionalità, responsabilità e rispondenza al pubblico interesse.
2 - I Dirigenti degli
uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione.
3 - I Dirigenti
provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base
alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale, se nominato, e secondo le
direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
4 - Essi nell’ambito
delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’ente e ad
attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore
Generale, se nominato, dal Consiglio comunale, dal Sindaco e dalla Giunta
Comunale.
1 - Il Comune informa
la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di
partecipazione, di decentramento, nonché di distinzione tra compiti di
indirizzo e controllo e compiti di gestione, rispettivamente attribuiti agli
organi di governo e ai dirigenti.
2 - L’ordinamento
degli uffici e servizi e il conseguente assetto organizzativo si informano ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a)
l’azione amministrativa assume
quale fine l’erogazione di prodotti e servizi il cui parametro di efficacia è
il soddisfacimento delle esigenze dell’utenza. Essa si sviluppa per programmi e
progetti. A tale principio si informa anche l’organizzazione del lavoro;
b)
i compiti degli uffici e servizi
in funzione degli obiettivi assegnati alle singole unità organizzative;
c)
l’individuazione degli ambiti di
responsabilità di ciascun operatore avviene in stretta connessione con la definizione
degli ambiti di autonomia decisionale dei soggetti;
d)
superamento della rigida
separazione delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità
delle strutture e del personale.
3 - L’Amministrazione
e la dirigenza valorizzano il sistema delle relazioni sindacali come contributo
alla definizione delle politiche di impiego e valorizzazione delle risorse
umane e dell’organizzazione del lavoro.
4 - Nell’ambito dei
suddetti criteri, il Comune organizza i propri uffici e servizi.
1 - Lo stato giuridico
ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi
collettivi nazionali del settore. Appositi regolamenti provvedono:
a)
a determinare la dotazione
organica del personale a livello generale di ente, suddividendola unicamente
per categorie e profili professionali. La determinazione della dotazione
organica si fonda, avendo riguardo al grado di efficienza e di efficacia
dell’azione amministrativa e alle tecniche di gestione e di formazione del
personale;
b)
a disciplinare l’ordinamento degli
uffici e dei servizi, stabilendo i principi generali e i criteri direttivi di
organizzazione degli stessi;
c)
a disciplinare le modifiche di
verifica e di valutazione dell’attività dei dirigenti, secondo criteri che
tengono conto delle condizioni organizzative e ambientali. Tali verifiche e
valutazioni hanno per oggetto i risultati dell’attività di gestione
amministrativa, tecnica e finanziaria del dirigente;
d)
ad attribuire ai dirigenti le
responsabilità gestionali, per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli
organi comunali, non espressamente stabilite dalla legge o dal presente
Statuto;
e)
le modalità per il conferimento
delle collaborazioni esterne.
1 - Il Segretario
Generale, fermo restando la sua dipendenza dall’Agenzia Autonoma per
2 - Il Segretario
svolge le funzioni che la legge gli assegna nell’interesse del Comune, nel
rispetto delle direttive del Sindaco. Il Segretario, in particolare:
a)
esercita le competenze proprie del
Direttore Generale, qualora sia stato investito di detto ruolo;
b)
sovrintende e coordina i Dirigenti Responsabili degli uffici e dei
servizi, qualora il Direttore Generale non sia stato nominato;
c)
assiste il Sindaco nell’espletamento delle sue funzioni e collabora
con esso;
d)
partecipa con funzione consultiva, referente e di assistenza alle
sedute del Consiglio Comunale e delle Giunta e ne cura la verbalizzazione,
avvalendosi del personale all’uopo incaricato;
e)
rilascia, ove richiesto, parere di legittimità sugli atti che devono
essere adottati, dal Consiglio comunale, dal Sindaco e dalla Giunta;
f)
coordina l’attività dei dirigenti e sovrintende allo svolgimento delle
funzioni, presiedendo a tal fine la conferenza di coordinamento dei dirigenti
ove non sia stato nominato il Direttore Generale;
g)
dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra i dirigenti
delle massime strutture organizzative dell’ente;
h)
roga tutti i contratti previsti dalla legge nell’interesse del Comune;
i)
adotta, in casi eccezionali, gli atti di gestione non di esclusiva
competenza di un Dirigente, necessari all’esercizio delle sue funzioni;
j)
partecipa, se richiesto, alle sedute delle Commissioni istituite dal
Consiglio Comunale;
k)
adotta e sottoscrive gli atti e i provvedimenti, anche a rilevanza
esterna, per i quali gli è attribuita competenza;
l)
dispone di una struttura di collaborazione formata dal personale
dell’ente e posta alle sue dirette dipendenze;
m) presiede l’Ufficio comunale per le
elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;
n)
riceve l’atto di dimissione del
Sindaco e degli Assessori;
o)
redige il processo verbale del
giuramento degli Assessori prima di essere ammessi nell’esercizio delle loro
funzioni;
p)
cura la pubblicazione degli atti
deliberativi all’organo tutorio ed attesta, su dichiarazione del messo comunale,
l’avvenuta pubblicazione all’albo e l’esecutività dei provvedimenti e degli
atti del Comune;
q)
esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai
regolamenti e conferitagli dal Sindaco.
3 - Nell’ipotesi in
cui il Sindaco assegni le funzioni proprie del Direttore Generale al Segretario
comunale, spetta a quest’ultimo un’indennità, nel rispetto di quanto stabilito
dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria.
1 – Il Sindaco, previa
deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale,
secondo criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo
determinato.
2 - Il Direttore
Generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale. La
durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
3 - Compete al
Direttore Generale:
a)
l’attuazione degli indirizzi e
degli obiettivi determinati dagli organi politici, avvalendosi dei Dirigenti;
b)
la sovraintendenza alla gestione
dell’ente garantendo il perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed
efficacia;
c)
la proposta di piano esecutivo di
gestione di cui all’art. 169 del D. Lgs. 267/2000 da sottoporre
all’approvazione della Giunta per il tramite del Sindaco;
d)
la predisposizione del piano
dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 197, comma 2, lett. a), del D. Lgs.
267/200;
e)
il coordinamento e la
sovraintendenza dei Dirigenti;
f)
l’adozione di misure organizzative
per l’analisi e la valutazione dei costi dei singoli uffici, ai sensi dell’art.
18, comma 1, del D. Lgs. 165/2001;
g)
l’adozione delle misure per
l’interconnessione sia tra gli uffici della stessa Amministrazione, che con
altre Amministrazioni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2, primo comma,
lett. e) e 10, comma I, del D. Lgs. 165/2001;
h)
ogni altra competenza
attribuitagli dal regolamento di ogni organizzazione degli uffici e servizi o
delegata dal Sindaco.
1 - I dirigenti, la
cui funzione si esplica anche mediante un diretto rapporto collaborativo alla
formazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi dell’ente, sono
direttamente responsabili dell’attuazione dei fini e dei programmi fissati dall’Amministrazione,
del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento
e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona
conservazione del materiale in dotazione.
2 - I dirigenti
svolgono le funzioni loro attribuite in piena autonomia tecnica, professionale
e organizzativa, entro i limiti e secondo le modalità previste dalla legge, dal
presente Statuto e dai regolamenti.
3 - Ai dirigenti
spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione
di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse e strumentali e di
controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
4 - I dirigenti si
distinguono per le funzioni svolte e per l’unità organizzativa sui sono
preposti. Il regolamento di organizzazione definisce gli ambiti di esplicazione
delle attribuzioni dirigenziali in ragione delle diverse unità organizzative.
Con il medesimo regolamento si provvede, altresì, a determinare i criteri di
conferimento e la durata degli incarichi dirigenziali.
5 - I dirigenti
nell’esercizio dei poteri e delle attribuzioni loro conferite dalla legge:
a)
formulano proposte agli organi
comunali anche ai fini dell’elaborazione di programmi, di direttive, di schemi
di deliberazione o di atti di competenza dei medesimi;
b)
curano l’attuazione dei programmi
definiti dai suddetti organi e, qualora preposti alla direzione di una
struttura organizzativa di massima dimensione, predispongono a tal fine
progetti, la cui gestione è assegnata ai dirigenti delle strutture di livello
inferiore, indicando le risorse ricorrenti alla realizzazione di ciascun
progetto;
c)
provvedono all’esecuzione della
spesa secondo le modalità e le procedure previste dalla legge e dal regolamento
di contabilità, sulla base delle risorse assegnate nel piano esecutivo di
gestione;
d)
determinano
le modalità di organizzazione e di funzionamento dei rispettivi uffici, secondo
i principi e i criteri generali dettati nel regolamento di organizzazione;
definiscono, nell’ambito dell’azione di coordinamento esercitata dal Sindaco,
l’orario di apertura al pubblico, nonché, in relazione alle esigenze funzionali
della struttura organizzativa cui sono preposti, l’orario di servizio e
l’articolazione dell’orario contrattuale di lavoro;
e)
adottano gli atti di gestione del
personale e provvedono all’attribuzione dei trattamenti economici accessori
spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti
collettivi nazionali di lavoro;
f)
promuovono e resistono alle liti
ed hanno il potere di conciliare e transigere;
g)
hanno la rappresentanza attiva e
passiva, anche processuale, in relazione agli atti e ai provvedimenti che hanno
adottato;
h)
individuano,
in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e L.R. 30 aprile 1991, n. 10, i
responsabili dei procedimenti che fanno capo all’unità organizzativa cui sono
preposti e ne coordinano l’attività. Ne verificano il rispetto dei termini e
degli altri adempimenti, anche su richiesta dei terzi interessati;
i)
verificano
e controllano l’attività del personale che fa capo all’unità, anche con potere
sostitutivo in caso di inerzia;
j)
predispongono, per la relativa
adozione attribuita alla competenza degli organi di governo i chiarimenti ai
rilievi degli organi di controllo sugli atti sottoposti al loro esame;
k)
provvedono alla verifica periodica
dei carichi di lavoro e della produttività dell’unità organizzativa diretta,
previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali secondo le norme
vigenti. Provvedono, altresì, alla verifica sulle stesse materie riferite ad
ogni singolo dipendente e all’adozione delle iniziative nei confronti del
personale, ivi comprese in caso di insufficiente rendimento o per situazione di
esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il
collocamento in mobilità.
6 - Oltre alle
funzioni generali di cui al precedente comma 5, spetta in particolare ai
dirigenti:
a)
presiedere e partecipare alle
commissioni delle gare;
b)
stipulare i contratti in
rappresentanza dell’ente;
c)
provvedere ad ordinare i lavori,
le forniture, le prestazioni, nonché alle procedure di collaudo;
d)
adottare le determinazioni a
contrattare ai sensi delle disposizioni legislative vigenti;
e)
l’utilizzo dei fondi assegnati
alla struttura cui sono preposti per contributi, sovvenzioni, sussidi e simili,
tenendo conto dei limiti, criteri e modalità stabiliti dalle norme
regolamentari;
f)
disporre la liquidazione delle
somme di cui sopra, nei limiti dell’impegno assunto;
g)
fatte salve le competenze degli
organi di governo e specificatamente del Sindaco, sugli atti espressamente
riservati agli stessi dalla legge, adottare, in via generale, tutti gli atti
che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno o, comunque, aventi rilevanza
esterna, ivi compreso il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e
permessi, in conformità ai programmi, ai pareri, agli indirizzi ed agli
strumenti attuativi approvati nei modi di legge dagli organi
dell’Amministrazione, nonché la rappresentanza giuridica o legale dell’ente e
la relativa legittimazione processuale e/o amministrativa attiva e passiva.
Qualora l’adozione di tali atti sia espressamente subordinata dalle relative
norme al preventivo esercizio di un potere discrezionale da parte
dell’Amministrazione, il dirigente dovrà uniformarsi alle determinazioni di
quest’ultima;
h)
rilasciare pareri tecnici ed
attestazioni di competenza comunale;
i)
esprimere
i pareri di cui all’art. 53 della legge 142/90, come introdotto dalla L.R. n.
48/91 e successive modificazioni;
j)
predisporre programmi, redigere
progetti e formulare proposte operative, provvedendo all’uopo agli studi e alle
ricerche necessarie;
k)
gestire il personale assegnato
alla struttura cui sono preposti, utilizzandolo al meglio nel rispetto delle
qualifiche rivestite e delle figure professionali loro riconosciute, fissarne
l’orario di lavoro, autorizzare l’esecuzione del lavoro straordinario, il
godimento del congedo ordinario e dei permessi retributivi, le missioni fuori
Comune, la partecipazione, previa informazione al Sindaco, al Segretario
Generale e se nominato al Direttore Generale, a corsi, seminari e simili per il
miglioramento della loro professionalità, il tutto nel rispetto delle norme e
dei principi contenuti nel contratto collettivo nazionale di lavoro e delle
norme e degli indirizzi dettati dall’Amministrazione;
l)
emanare
istruzioni e circolari per l’applicazione di leggi e regolamenti;
m) provvedere in genere ad assolvere
i compiti e le funzioni loro demandate dalla legge, dai regolamenti o dal
presente Statuto nonché dagli organi comunali nei limiti dei poteri loro
attribuiti;
n)
emanare atti repressivi, ordinanze
di chiusura degli esercizi commerciali o sospensione delle autorizzazioni
commerciali e tutti gli atti previsti dall’art. 22, comma 3, della L.R. n.
28/99;
o)
tutti i provvedimenti di
sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza
comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni
amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in
materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e
paesaggistico-ambientale;
p)
le attestazioni, certificazioni,
comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto
costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.
7 - I regolamenti
stabiliscono i casi in cui i dirigenti possono delegare le proprie
attribuzioni, ferma restando la generale facoltà di delegare la firma degli
atti di propria competenza al personale appartenente all’unità organizzativa
diretta.
1 - Con contratto a
tempo determinato, di diritto pubblico o privato, possono essere coperti posti
di responsabile di servizi e di uffici, di qualifiche dirigenziali e di alta
specializzazione secondo le modalità previste da apposito regolamento.
2 - Il contratto è
stipulato con soggetti forniti di particolare esperienza e qualificazione
professionale e comunque in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la
qualifica da ricoprire.
3 - All’incaricato
sono estese le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità
previste per i dipendenti di corrispondente qualifica.
4 - L’incarico può
essere interrotto anticipatamente in qualsiasi momento, con provvedimento
motivato dal Sindaco, qualora risulti inadeguato il livello dei risultati
conseguiti. L’incarico può essere rinnovato con provvedimento contenente la
valutazione positiva dei risultati conseguiti nel periodo conclusosi e non
potrà comunque avere una durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.
1 - I Dirigenti, nel
rispetto delle direttive, degli indirizzi politici e degli obiettivi fissati
dagli organi di governo, sono direttamente ed esclusivamente responsabili:
-
della
correttezza amministrativa e della efficienza della gestione garantendo
l’efficacia, l’economicità, la trasparenza e la legittimità dell’azione
amministrativa degli uffici cui sono preposti;
-
del
risultato dell’attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti;
-
dalla
realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli
obiettivi;
-
del
rendimento e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.
2 - La responsabilità
del Dirigente viene esaminata anche con riferimento alle risorse finanziarie,
umane e strumentali assegnate alla struttura cui è preposto.
1 - Il personale è
tenuto ad assolvere, con correttezza e tempestività, gli incarichi di
competenza dei relativi uffici e servizi, nell’ambito del proprio ruolo e degli
obiettivi assegnati. E’ altresì responsabile nei confronti dei Dirigenti, degli
atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.
2 – Il regolamento del
personale disciplina, nel rispetto della normativa vigente, la responsabilità,
le sanzioni disciplinari, il procedimento di applicazione delle stesse.
1 - L’ordinamento finanziario è riservato alla legge che
riconosce, nell’ambito della finanza pubblica, al Comune autonomia finanziaria
fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2 - Il Comune, nell’ambito della finanza pubblica,
ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3 – Il Comune, nell’ambito di quanto stabilito
dalla legge, ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle
tasse e delle tariffe.
4 – La finanza del Comune è costituita da:
- imposte proprie;
- addizionali e compartecipazioni ad imposte
erariali regionali;
- tasse e diritti per servizi pubblici;
- trasferimenti erariali;
- trasferimenti regionali;
- altre entrate proprie, anche di natura
patrimoniale;
- risorse per investimenti;
- altre entrate.
1- Il
sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e
patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni cinque anni.
Dell’esattezza dell’inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e
della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio
comunale sono responsabili il sindaco, il segretario comunale e il responsabile
del settore economico-finanziario.
1 - La programmazione finanziaria del
Comune deve tenere conto delle risorse disponibili.
2 - Il
Comune, nel rispetto dei principi, dei termini e delle procedure previste dalla
normativa vigente, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
3 - Al
bilancio è allegata la relazione previsionale e programmatica, il bilancio
pluriennale di durata pari a quello della Regione Sicilia e gli altri atti e
documenti prescritti dalla legge.
4 - Il bilancio è redatto osservando i principi di
unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e
pubblicità.
5 - Nel bilancio di previsione annuale e
pluriennale vengono indicati anche gli obiettivi, i programmi e gli interventi
che si intendono realizzare anche al fine di consentire, oltre al controllo
finanziario e contabile, quello sulla gestione e sull’efficienza dell’azione
amministrativa.
6 -
Compete alla Giunta Comunale l'adozione del PEG, su proposta del direttore
generale e sulla scorta del bilancio di previsione approvato dal consiglio. Nel
PEG vengono definiti gli obiettivi gestionali da affidare ai responsabili di
servizi, unitamente alle risorse umane, finanziarie e strumentali.
7- I risultati di gestione sono rilevati mediante
contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del
bilancio ed il conto del patrimonio.
8 - Al conto consuntivo è allegata una relazione
illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai
costi sostenuti.
9 - Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio
nei termini previsti dalla legge.
10 - Gli impegni di spesa non possono essere
assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria. Senza tale
attestazione l’atto è nullo.
1 - I controlli interni mirano a
garantire la regolarità amministrativa e contabile, l’efficienza, l’efficacia e
l’economicità dell’azione amministrativa del Comune, con l’esercizio delle
funzioni di verifica prevista dalla legge e dai regolamenti.
2 - I controlli interni si articolano in tre
distinte categorie:
-
controllo strategico;
-
controllo di
gestione;
-
controllo di regolarità
amministrativa e contabile.
3 - Il controllo strategico mira a
garantire l’attività di programmazione strategica e di indirizzo
politico-amministrativo ed a supportare l’attività di valutazione dei centri di
costo e verifica della rispondenza tra gli indirizzi politico amministrativi di
cui alla relazione previsionale e programmatica e le attività svolte nonché la
valutazione della dirigenza e a collaborare con gli organi di governo con le
modalità stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi.
4 - Il controllo di gestione mira a verificare
l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa al fine di
ottimizzare il rapporto tra costi e risultati.
5 - Il controllo di regolarità amministrativa e
contabile mira a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa.
1 - La revisione economico-finanziaria della gestione delle
risorse del Comune è affidata ad un collegio di revisori, come prescritto dalle
disposizioni di legge vigente.
2 - I componenti sono scelti, con tre distinte
votazioni:
a)
uno tra gli iscritti
al registro dei Revisori Contabili, il quale svolge le funzioni di Presidente
del Collegio;
b)
uno tra gli
iscritti nell’albo dei Dottori Commercialisti;
c)
uno tra gli
iscritti nell’albo dei Ragionieri.
3 - La durata in carica dei componenti di tale collegio e
i casi di revoca sono stabiliti dalla legge.
4 - Per i revisori dei conti
valgono le incompatibilità e le cause di decadenza previste dall’art. 2399 del
codice civile, nonché le cause di ineleggibilità e compatibilità previste dalla
legge per l’elezione a consigliere comunale.
5 - Le funzioni dei revisori dei conti sono
disciplinate dalla legislazione vigente ed esplicitate dal regolamento di
contabilità.
6 - Sono altresì disciplinati dal regolamento di
contabilità l’organizzazione e il funzionamento del collegio.
1 - Il
Comune, nel rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti,
provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle
vendite, agli acquisti, all'assunzione di mutui, alle locazioni e alle altre attività necessarie al perseguimento
dei suoi fini istituzionali.
2 - Il
regolamento per la disciplina dei contratti del Comune deve prevedere, per gli
atti contrattuali di non rilevante entità, procedure semplificate e informali
con utilizzo anche dei mezzi telematici per lo scambio di corrispondenza e
informazioni.
3 - I
contratti del Comune, che di norma sono redatti in forma pubblica
amministrativa, devono essere preceduti da apposita determinazione del
responsabile competente indicante il fine che con il contratto si intende
perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute
essenziali e le modalità di scelta del contraente.
4 Per la
stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il
responsabile del servizio individuato secondo i criteri del regolamento degli
uffici e dei servizi.
1 - In attuazione
del comma 2 dell’art. 3 del presente Statuto, gli organi di governo definiscono
gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei
risultati della gestione amministrativa alle direttive generali.
2 - Esercitano le funzioni amministrative attribuite loro
dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
1 - Il Sindaco, eletto sulla base del proprio programma politico,
dai cittadini aventi i requisiti di legge, è espressione diretta dell’intera
popolazione del Comune di Santo Stefano Quisquina.
2 - E’ il capo dell’Amministrazione comunale e ha la
rappresentanza legale dell’Ente quando questa non spetti ai Dirigenti.
1 -
1 - Il Sindaco esercita le competenze attribuitegli dalla
legge, dal presente Statuto, nonché quelle non espressamente attribuite ad
altri organi del Comune.
In particolare:
a) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli
uffici, nonché all’esecuzione degli atti amministrativi del Comune, ed
impartisce le relative direttive al Segretario Generale o al Direttore
Generale, se nominato, e ai Dirigenti;
b) nomina gli Assessori e tra questi il Vice Sindaco che
lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
c) attribuisce le deleghe per le funzioni e i servizi per
i quali la legge lo consenta;
d) convoca e presiede
e) richiede, laddove ne ravvisi l’opportunità, la
convocazione del Consiglio Comunale comunicando al Presidente del Consiglio gli
argomenti per i quali chiede l’inserimento dell’O.d.G. del Consiglio stesso;
f)
risponde,
anche per il tramite di un Assessore delegato, agli atti ispettivi presentati
dai Consiglieri Comunali, entro 30 giorni dalla loro presentazione presso
g)
presenta
semestralmente una relazione scritta al Consiglio Comunale sullo stato di
attuazione del programma e sull’attività svolta, nonché su fatti
particolarmente rilevanti;
h)
indice
i referendum comunali, le consultazioni popolari e le conferenze cittadine;
i)
nomina
e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli
incarichi apicali, quelli di collaborazione esterna, nomina i funzionari
responsabili dei tributi;
j)
nomina
e revoca l’Economo Comunale e il Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il
Pubblico;
k)
designa,
nomina e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni
da esso dipendenti o controllati;
l)
vigila
sull’attività di enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal
Comune;
m)
nomina
i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto dei criteri
fissati dalla legge e dal presente Statuto;
n)
nomina
esperti estranei all’Amministrazione;
o)
presenta
annualmente al Consiglio Comunale una relazione scritta sull’attività svolta
dagli esperti;
p)
coordina,
nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi
dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici al
fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e
generali degli utenti;
q)
sovrintende
all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al
Comune;
r)
sollecita
e propone, agli organi competenti, interventi in materia di interesse comunale.
1 - Onde procedere alle nomine o alle designazioni dei
rappresentanti del Comune in Enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti o
controllate, ovvero dei componenti degli organi consultivi del Comune, il
Sindaco provvede alle nomine o alle designazioni, nel rispetto dei principi in
materia di pari opportunità, con proprio atto.
1 - Per l’espletamento di attività connesse con le materie
di sua competenza, il Sindaco può conferire incarichi, rinnovabili con
provvedimento motivato, ad esperti estranei all’amministrazione, dotati di
documentata professionalità.
2 - Nell’ambito delle competenze, relative a specifici
progetti, loro attribuite dal Sindaco con il provvedimento di nomina, gli
esperti svolgono un ruolo di impulso e consulenza nei confronti del Sindaco.
3 - Per lo svolgimento della propria attività gli esperti
si avvalgono della struttura organizzativa dell’Ufficio di Segreteria e Affari Generali.
4 - Il numero degli esperti e il loro compenso sono
fissati dalla legge.
1 -
2 – Sono attribuite alla Giunta tutte le competenze previste dalla
legge, tra le quali:
a)
l’attuazione
degli indirizzi generali del Consiglio;
b)
la
definizione del piano esecutivo di gestione e le sue variazioni, sulla base del
bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio;
c)
la
determinazione degli obiettivi di gestione da affidare ai responsabili dei
servizi, unitamente alle dotazioni necessarie;
d)
l’adozione
dei regolamenti di Giunta (ad essa attribuiti dalla legge) e particolarmente di
quello sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri
generali stabiliti dal Consiglio;
e)
la
formulazione di pareri eventualmente richiesti al Sindaco;
f)
le
variazioni delle tariffe e aliquote dei tributi comunali e dei corrispettivi
dei servizi a domanda individuale.
1 - In relazione ai contenuti del documento programmatico
del Sindaco, con delega dello stesso, ad ogni Assessore viene attribuito il
compito di dare impulso e vigilare su settori funzionali raggruppati per
materie omogenee e/o di realizzare specifici progetti fissandone gli obiettivi,
anche in relazione agli indirizzi della Giunta e del Consiglio.
2 - Gli Assessori presentano alla Giunta una relazione sui
risultati raggiunti in ordine agli obiettivi fissati.
3 - Il Sindaco può delegare agli Assessori la firma di
atti che la legge e lo Statuto non riservano esclusivamente alla sua competenza
o a quella dei Dirigenti.
1 - Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo
politico amministrativo del Comune.
2 - La funzione di indirizzo del Consiglio si realizza,
oltre che con l’adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla
sua competenza, con l’approvazione di direttive generali, ordini del giorno e
mozioni.
3 - La funzione di controllo si realizza mediante:
-
le
valutazioni in ordine alla relazione semestrale del Sindaco sullo stato di
attuazione del programma e sull’attività svolta;
-
le
valutazioni in ordine alla relazione annuale del Sindaco sull’attività degli
esperti;
-
la
proposizione al Sindaco di interrogazioni e mozioni;
-
l’istituzione
di commissioni speciali, anche di indagine;
-
la
richiesta di pareri e relazioni ai Revisori dei Conti del Comune.
1 - Il Consiglio Comunale adotta il proprio regolamento a
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2 - Il regolamento disciplina l’organizzazione ed il
funzionamento del Consiglio; il regolamento indica, altresì, il numero dei
consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle
sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno un terzo dei
consiglieri assegnati per legge al Comune.
1 - Il Consiglio si riunisce secondo le modalità del
presente Statuto e viene presieduto e convocato dal Presidente del Consiglio
Comunale.
2 - Il Consiglio è convocato dal Presidente, mediante
avviso, contenente l’elenco degli affari da trattare, da consegnarsi, almeno
cinque giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, alla dimora dei
Consiglieri o al domicilio eletto nel Comune. Della avvenuta consegna è fatta
relazione di notifica dal Messo Comunale, osservate le modalità di cui agli
artt. 139 e seguenti del codice di procedura civile.
3 - Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a
quelli iscritti all’ordine del giorno sono comunicati ai Consiglieri con avviso
da consegnarsi nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento interno.
4 - La convocazione del Consiglio è disposta anche per
domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica o su richiesta del
Sindaco. In tali casi la riunione del Consiglio deve avere luogo entro venti
giorni dalla richiesta.
5 - Nei casi di urgenza la consegna dell’avviso con gli
elenchi previsti dai commi precedenti può avere luogo anche ventiquattro ore
prima; ma, in tal caso, ogni delibera, su richiesta della maggioranza dei
Consiglieri presenti, può essere differita alla seduta successiva.
6 - Nell’ordine del giorno sono iscritte, con precedenza,
le proposte del Sindaco, quindi le proposte delle Commissioni consiliari e dopo
le proposte dei singoli Consiglieri. Le proposte non esitate nel corso di una
seduta sono iscritte in testa all’ordine del giorno della seduta successiva,
salvo altre priorità urgenti ed improrogabili.
1 - I Consiglieri rappresentano la comunità locale ed
esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
2 - Entrano in carica all’atto della proclamazione,
ovvero, in caso di surrogazione, non appena sia stata adottata dal Consiglio la
relativa deliberazione.
3 - I Consiglieri, secondo le procedure e le modalità
stabilite dal regolamento, hanno diritto di:
-
presentare
atti ispettivi;
-
esercitare
l’iniziativa su tutti gli atti di competenza del Consiglio;
-
intervenire
nella discussione e presentare emendamenti alle proposte di deliberazione poste
in discussione.
4 - I Consiglieri hanno facoltà di attivare l’organo di
controllo nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.
5 - Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non
intervenga a cinque sedute consiliari consecutive decade.
6 - La causa di decadenza deve contestata per iscritto da
parte del Presidente del Consiglio.
7 - Il Consigliere ha facoltà di produrre le proprie
controdeduzioni entro venti giorni decorrenti dall’avvenuto ricevimento della
contestazione. Scaduto quest’ultimo termine il Consiglio Comunale si pronuncia
con propria deliberazione. La deliberazione che dichiara la decadenza deve
contenere una puntuale motivazione circa le controdeduzioni formulate dal
Consigliere interessato.
8 - Nel caso di sospensione di un Consigliere il
Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di
sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per
l’esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che
ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha
termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza
si fa luogo alla surrogazione.
1 - I Consiglieri hanno diritto di:
-
prendere
visione dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione Comunale, dalle aziende
ed Enti da questa dipendenti o controllati;
-
avere
tutte le informazioni necessarie all’esercizio del mandato;
-
ottenere,
senza spesa, copia degli atti richiesti.
2 - In ogni caso i
Consiglieri sono tenuti al rispetto del segreto.
3 - Qualora i Consiglieri, nell’espletamento del loro
mandato, ravvisino l’opportunità di accedere ad atti riservati, devono farne
richiesta motivata al Sindaco, e sempre nel rispetto dei principi di cui
all’art. 6 del presente Statuto, il quale ha facoltà di respingerla solo con
provvedimento motivato.
1 - I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari.
Entro 15 giorni dalla prima convocazione del Consiglio Comunale dovranno essere
comunicate alla Presidenza la costituzione, la denominazione e la composizione
dei gruppi.
2 - La composizione del gruppo sarà disciplinata dal
regolamento.
3 - I Consiglieri che non appartengono
ad alcun gruppo sono inclusi d’ufficio in un unico gruppo misto. Il singolo
consigliere confluisce nel gruppo misto e non può costituire da solo un gruppo
consiliare. Nelle dichiarazioni di voto è comunque garantita la manifestazione
delle opinioni delle diverse componenti del gruppo misto.
4 - Entro 10 giorni dalla prima seduta del Consiglio
neo-eletto ciascun gruppo consiliare si riunisce per l’elezione di un
Capogruppo. In assenza di tale adempimento è considerato Capogruppo il
consigliere eletto con il maggior numero di voti nella lista cui il gruppo si
riferisce e, nel caso di gruppo misto, il Consigliere più anziano di età.
1 - Il Consiglio Comunale, espletate le operazioni di
giuramento, convalida, surroga, procede all’elezione nel suo seno di un
Presidente e di un Vice Presidente secondo le modalità previste dalla legge.
2 - Il Presidente del Consiglio Comunale:
-
rappresenta
il Consiglio;
-
lo
convoca e lo presiede;
-
predispone
l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio iscrivendo le proposte del
Sindaco, dei Dirigenti, nonché dei soggetti legittimati dalla legge e dal
presente Statuto;
-
assicura
un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli
consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
-
riceve
le determinazioni delle Commissioni consiliari e le porta a conoscenza del
Consiglio;
-
apre
e dirige i lavori del Consiglio, dichiara chiusa la discussione sui diversi
punti dell’ordine del giorno, proclama l’esito delle votazioni;
-
ha
facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del
Consiglio e di limitare l’accesso del pubblico.
3 - Al Presidente del Consiglio Comunale vengono assegnati
locali e attrezzature idonee per il buon funzionamento dell’Ufficio. Lo stesso
per l’espletamento del proprio Ufficio potrà avvalersi di personale dipendente
appositamente destinato con specifica disposizione di servizio.
1 - Il Consiglio Comunale elegge un Vice Presidente
secondo le modalità previste dalla legge.
2 - In caso di assenza o impedimento, il Presidente è
sostituito dal Vice Presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questo,
dal Consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze
individuali.
1 - Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio
Comunale cessano dalla carica per dimissioni, decadenza o revoca per cattivo
esercizio della funzione.
2 - Nel caso di cessazione contemporanea del Presidente e
del Vice Presidente assume la presidenza del Consiglio comunale il consigliere
più anziano per voti sino all’elezione del Presidente che deve avvenire nella
prima seduta utile.
3 - Le dimissioni del Presidente e del Vice Presidente
sono presentate al Consiglio Comunale e sono irrevocabili, immediatamente
efficaci e non necessitano di presa d’atto.
4 – La richiesta motivata di revoca per cattivo esercizio
della funzione del Presidente e/o del Vice Presidente deve essere sottoscritta
dal Sindaco o da altri membri del Consiglio in numero non inferiore ad un
quinto degli eletti. Essa è posta in discussione non prima di dieci giorni e
non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Il Consiglio pronuncia la revoca
con il voto palese favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
1 - Il Consiglio Comunale esercita il diritto di
iniziativa tramite la presentazione di proposte di delibere concernenti le
materie di competenza del Consiglio come previsto dalla legge dallo Statuto e
dai regolamenti. Le proposte di deliberazione sono formulate per iscritto e
accompagnate da una breve illustrazione del Consigliere proponente. Esse sono
trasmesse al Presidente del Consiglio ed al Sindaco il quale provvederà ad
inviarle al Segretario Generale per l’acquisizione dei pareri secondo la
normativa vigente. Le proposte di delibere munite dei prescritti pareri vengono
trasmesse al Presidente del Consiglio, il quale provvede ad iscrivere le
proposte all’ordine del giorno.
1 - La conferenza dei Capigruppo si riunisce sotto
2 - Alla Conferenza dei Capigruppo hanno facoltà di
partecipare, se invitati, senza diritto di voto il Sindaco e gli Assessori.
3 - E’ competente in ordine alla programmazione dei lavori
e alla predisposizione del calendario delle attività del Consiglio.
1 - Il Consiglio costituisce al suo interno Commissioni
permanenti composte da Consiglieri secondo un criterio proporzionale alla
consistenza dei gruppi. Ciascun Consigliere non può far parte di più di una
commissione.
2 - Le Commissioni esercitano funzioni consultive,
mediante la formulazione di pareri, su tutti gli atti di competenza del
Consiglio. Dal parere si prescinde qualora
3 - Il regolamento può prevedere, in casi di urgenza,
termini più brevi per l’esame delle proposte da parte della Commissione.
4 - Il regolamento stabilisce il numero e i settori di
competenza delle Commissioni e ne disciplina l’attività.
5 - Alle sedute delle Commissioni hanno facoltà di
partecipare, se invitati, senza diritto di voto, il Sindaco e gli Assessori;
intervengono inoltre, su richiesta della Commissione, i Revisori dei Conti del
Comune, il Segretario comunale, il Direttore Generale, se nominato, e i
Dirigenti del Comune, i Direttori di Enti e Aziende dipendenti o controllati
dal Comune.
1 - Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti
assegnati, può istituire al suo interno, su materie di interesse dell’Ente, Commissioni
speciali, Commissioni di indagine o d’inchiesta, aventi funzioni di controllo e
di garanzia.
2 - La presidenza di ciascuna delle suddette Commissioni
consiliari è attribuita ad un Consigliere appartenente ai gruppi di minoranza.
La composizione, il funzionamento e le attribuzioni di dette Commissioni sono
disciplinate dal Regolamento interno.
3 -
4 – Qualora
5 –
1 - Per la determinazione delle indennità di carica degli
amministratori comunali si applicano le disposizioni di cui all’art. 19 della
L.r. n. 30 del 2000 e del relativo regolamento di attuazione.
1 - Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono
approvate dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei due terzi dei
Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la
votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la
modifica è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2 - Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal
Consiglio non può essere rinnovata se non decorre un anno dalla deliberazione
di reiezione.
3 - La deliberazione dell’abrogazione totale dello Statuto
non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che
sostituisce il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del
nuovo Statuto.
Il Comune emana regolamenti:
1.
a) nelle materia previste dalle
leggi statali e regionali e dallo Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza
comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge
generale sugli enti locali la potestà regolamentare viene esercitata nel
rispetto delle relative norme e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono
adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle
altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente
competenza nelle materie stesse. In particolare il regolamento sui contratti
sarà adottato nel rispetto della normativa in materia che sarà emanata
dall’Assemblea Regionale.
4. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta
Comunale, a ciascun Consigliere ed alle forme associative dei cittadini.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere
consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a due pubblicazioni
all’Albo Pretorio; una prima, che è contestuale alla pubblicazione della
deliberazione di approvazione; una seconda, da effettuarsi per la durata di 15
gg. dopo i prescritti controlli, salva diversa disposizione ai sensi dell’art.
10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile.
7. I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo
all’ultimo giorno della 2ª pubblicazione.
1 – Il Sindaco emana ordinanze contingibili ed urgenti in
materie di ordine pubblico e nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica.
2 – Le ordinanze di cui al superiore comma sono pubblicate
per 15 giorni all’Albo Pretorio. Durante tale periodo sono sottoposte a forme
di pubblicità che le rendono conoscibili e devono essere accessibili in ogni
tempo a chiunque intenda consultarle.
3 – Quando l’ordinanza ha carattere individuale essa deve
essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata soltanto
all’Albo Pretorio nelle forme previste nel comma precedente.
4 – Il Segretario Generale, il Direttore Generale, ove nominato, ed i Dirigenti emettono, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, ordini di servizio, determinazioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge, di regolamento e di provvedimenti generali finalizzandole all’efficienza, al buon andamento ed all’imparzialità dell’azione amministrativa.
1 – Il presente Statuto abroga, ad ogni effetto di legge, il precedente.
2 – Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall’affissione all’Albo pretorio di questo Comune.
3 – L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi diversi da quelli cui si ispira il presente Statuto, abrogano automaticamente le norme in contrasto previste con le stesse.
4 – Il Segretario Generale appone in calce all’originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.
5 – Il Sindaco provvede a dare idonea comunicazione alla cittadinanza.
1 – Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni legislative vigenti.