L'accesso agli atti amministrativi è
un diritto previsto dalla
Legge 241/90 (modificata con la
15/2005) recepita dalla
L.R. 30/04/1991, n° 10 e modificata
dalla L.R. 05/04/20111, n° 5. Per lo stesso si intende
il diritto degli interessati a
prendere visione di documenti
amministrativi o di estrarne copia
pagando il solo costo della stessa.
Si intende per documento
amministrativo, ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque
altra specie del contenuto di atti,
anche interni o non relativi ad uno
specifico procedimento, detenuti da
una pubblica amministrazione e
concernenti attività di pubblico
interesse, indipendentemente dalla
natura.
Il
diritto di accesso è esercitatile
fino a quando la pubblica
amministrazione ha l'obbligo di
detenere i documenti amministrativi
ai quali si chiede di accedere.
Finalità
Il
fine dell'accesso agli atti è
principalmente quello di favorire la
partecipazione e di assicurare
l'imparzialità e soprattutto la
trasparenza dell'attività
amministrativa di un ente pubblico.
Interessati
Tutti i soggetti privati, compresi
quelli portatori di interessi
pubblici o diffusi, che abbiano un
interesse diretto, concreto e
attuale, corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale è
chiesto l'accesso.
Accesso
ai procedimenti in corso
Chiunque vi abbia interesse in
quanto si tratti del destinatario
dell'atto finale o del soggetto che
per legge interviene su una parte
del procedimento o del soggetto che
abbia determinato l'avvio del
procedimento, può accedere agli atti
istruttori relativi a procedimenti
amministrativi in corso richiedendo
ed ottenendo dall'amministrazione
informazioni circa lo stato di
avanzamento ed il tempo ultimo per
la conclusione del procedimento che
lo riguardi; ugualmente ha diritto
di richiedere e ricevere
dall'amministrazione risposte sul
corretto svolgimento del
procedimento in relazione all'esatta
applicazione di leggi e regolamenti
che disciplinano il procedimento in
questione.
Il
diritto di accesso è garantito anche
a qualunque soggetto portatore di
interessi pubblici e privati e di
interessi diffusi costituiti in
associazioni e/o comitati ai quali
possa derivare un qualsiasi
pregiudizio da un provvedimento,
atto, o attività posta in essere
dall'Amministrazione. Il diritto di
accesso è esercitato attraverso la
presentazione di memorie scritte,
documenti, relazioni che
l'Amministrazione ha l'obbligo di
valutare prima della decisione
finale.
Documenti esclusi dal diritto di
accesso
Il
diritto di accesso è escluso:
-
per i documenti coperti da
segreto di Stato ai sensi della
legge 24 ottobre 1977, n. 801xx,
e successive modificazioni, e
nei casi di segreto o di divieto
di divulgazione espressamente
previsti dalla legge, dal
regolamento governativo di cui
al comma 6 e dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi del
comma 2 del presente articolo;
-
nei procedimenti tributari, per
i quali restano ferme le
particolari norme che li
regolano;
-
nei confronti dell'attività
della pubblica amministrazione
diretta all'emanazione di atti
normativi, amministrativi
generali, di pianificazione e di
programmazione, per i quali
restano ferme le particolari
norme che ne regolano la
formazione;
-
nei procedimenti selettivi, nei
confronti dei documenti
amministrativi contenenti
informazioni di carattere psico–attitudinale
relativi a terzi.
Le
singole pubbliche amministrazioni
individuano le categorie di
documenti da esse formati o comunque
rientranti nella loro disponibilità
sottratti all'accesso. Non sono
ammissibili istanze di accesso
preordinate ad un controllo
generalizzato dell'operato delle
pubbliche amministrazioni. L'accesso
ai documenti amministrativi non può
essere negato ove sia sufficiente
fare ricorso al potere di
differimento. I documenti contenenti
informazioni connesse agli interessi
elencati sopra, sono considerati
segreti solo nell'ambito e nei
limiti di tale condizione. A tale
fine le pubbliche amministrazioni
fissano, per ogni categoria di
documenti, anche l'eventuale periodo
di tempo per il quale essi sono
sottratti all'accesso.
Con regolamento, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il
Governo può prevedere casi di
sottrazione all'accesso di documenti
amministrativi:
-
quando, al di fuori delle
ipotesi disciplinate
dall'articolo 12xxi della legge
24 ottobre 1977, n. 801, dalla
loro divulgazione possa derivare
una lesione, specifica e
individuata, alla sicurezza e
alla difesa nazionale,
all'esercizio della sovranità
nazionale e alla continuità e
alla correttezza delle relazioni
internazionali, con particolare
riferimento alle ipotesi
previste dai trattati e dalle
relative leggi di attuazione;
-
quando l'accesso possa arrecare
pregiudizio ai processi di
formazione, di determinazione e
di attuazione della politica
monetaria e valutaria;
-
quando i documenti riguardino le
strutture, i mezzi, le
dotazioni, il personale e le
azioni strettamente strumentali
alla tutela dell'ordine
pubblico, alla prevenzione e
alla repressione della
criminalità con particolare
riferimento alle tecniche
investigative, alla identità
delle fonti di informazione e
alla sicurezza dei beni e delle
persone coinvolte,
-
all'attività di polizia
giudiziaria e di conduzione
delle indagini;
-
quando i documenti riguardino la
vita privata o la riservatezza
di persone fisiche, persone
giuridiche, gruppi, imprese e
associazioni, con particolare
riferimento agli interessi
epistolare, sanitario,
professionale, finanziario,
industriale e commerciale di cui
siano in concreto titolari,
ancorché i relativi dati siano
forniti all'amministrazione
dagli stessi
-
soggetti cui si riferiscono;
-
quando i documenti riguardino
l'attività in corso di
contrattazione collettiva
nazionale di lavoro e gli atti
interni connessi
all'espletamento del relativo
mandato.
Deve comunque essere garantito ai
richiedenti l'accesso ai documenti
amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per
difendere i propri interessi
giuridici. Nel caso di documenti
contenenti dati sensibili e
giudiziari, l'accesso è consentito
nei limiti in cui sia strettamente
indispensabile e nei termini
previsti dall'articolo 60 del
decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, in caso di dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale.
Ricorso in caso di mancata risposta
o diniego
Chiunque abbia diritto ai sensi di
legge ad esercitare il diritto di
accesso e di presa visione degli
atti, in caso di mancata risposta
alla richiesta di accesso entro 30
giorni dall'invio della stessa al
protocollo del Comune, l'interessato
può effettuare entro i 30 giorni
successivi ricorso contro il rifiuto
presentando apposito esposto al
Tribunale Amministrativo Regionale.
Entro i 30 giorni l'interessato può
effettuare, prima del ricorso al
TAR, ricorso al difensore civico
comunale (quando presente) il quale
si attiverà presso la struttura
comunale per verificare i motivi per
cui non è stato dato corso
all'accesso e per l'eventuale
ammissione all'accesso richiesto.
Modulistica e relativi allegati
modulo di accesso formale in formato
.pdf
scheda per la rilevazione di
segnalazioni, reclami e suggerimenti
.pdf