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Bonus Energia


COSA CAMBIA DAL 2021
Si avvisano i cittadini che come stabilito dal Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a partire dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto.
Pertanto, dal 1° gennaio 2021, i cittadini non dovranno più presentare domanda per ottenere i bonus per disagio economico relativamente alla fornitura di energia elettrica, di gas naturale e per la fornitura idrica presso il Comune il quale non dovrà accettare più domande.Leggi Tutto

 


Disagio economico

Chi ne ha diritto

Come si richiede

Quanto vale il bonus e come si riceve

Rinnovo e variazioni

Chi ne ha diritto

Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica appartenenti:

  1. ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
  2. ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
  3. ad un nucleo familiare ritolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza

Ogni nucleo famigliare che ha i requisiti di cui alle lettere a) e b) può richiedere il bonus per disagio economico per la fornitura elettrica, per la fornitura gas e per la fornitura idrica.
I titolari del Reddito di cittadinanza, in base alla legge 28 marzo 2019, n. 26, hanno diritto ad accedere al bonus elettrico e gas anche se la soglia ISEE è superiore a 8.265 euro.
Potranno richiedere anche il bonus per la fornitura idrica solo nei casi in cui l’ISEE sia entro la soglia di 8.265 euro.

Come si richiede

Dove si presenta la domanda?

La domanda va presentata presso il Comune di residenza utilizzando gli appositi moduli.
Anche i titolari di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza, devono presentare la domanda recandosi presso il Comune, con le stesse modalità degli altri soggetti.

Quali documenti servono per presentare la domanda?

Per presentare la domanda servono:

  • documento di identità
  • eventuale allegato D di delega (se la domanda è presentata da un delegato e non dall’intestatario della fornitura)
  • modulo A compilato.
  • attestazione ISEE in corso di validità
  • allegato CF con i componenti del nucleo ISEE

Oltre a questi documenti le famiglie numerose dovranno compilare anche:

  • allegato FN per il riconoscimento di famiglia numerosa, se l’ISEE è superiore a 8.265 euro (ma entro i 20.000)

I titolari di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza dovranno indicare anche:

  • numero di protocollo assegnato al Reddito/Pensione di cittadinanza o attestazione utile a documentare la titolarità del richiedente del Reddito/Pensione di cittadinanza

Ai fini della compilazione del modulo A è inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura:

  • codice POD (identificativo del punto di consegna dell’energia). E’ un codice composto da lettere e numeri, che inizia con IT che identifica in modo certo il punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore.
  • la potenza impegnata o disponibile della fornitura.

Dove trovo i moduli per presentare la domanda?

I moduli sono reperibili oltre che su questa pagina, su SGAte (il sistema informativo attraverso il quale vengono gestite le operazioni e verificati i requisiti per l’erogazione del bonus) e presso i Comuni e i CAF. I moduli sono documenti che costituiscono atto di notorietà, pertanto il loro contenuto deve essere veritiero.

Posso utilizzare un unico modulo per richiedere il bonus elettricità/gas/acqua?

Sì. E’ possibile utilizzare un unico modulo (modulo A) per richiedere sia il bonus per disagio economico per le forniture elettrica, gas e idrica. In questo modo si compila una sola volta la domanda di ammissione allegando i documenti necessari da consegnare in Comune.

E’ possibile delegare una terza persona per presentare la domanda?

Sì, compilando l’apposito modulo Allegato D per le deleghe.

Quanto vale il bonus e come viene erogato

Quanto vale il bonus per disagio economico?

Il valore del bonus dipende dal numero di componenti della famiglia anagrafica ed è aggiornato annualmente dall’Autorità.
Per l’anno 2020 questi sono i valori :

Numerosità familiare 1-2 componenti

€ 125

Numerosità familiare 3-4 componenti

€ 148

Numerosità familiare oltre 4 componenti

€ 173


valori per gli anni precedenti (2008/2020)

Come viene corrisposto il bonus elettrico?

L’importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un’unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.
Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.

Come si verifica che il bonus sia stato concesso e venga corrisposto?

Quando il bonus viene concesso, in bolletta viene inserita un’apposita comunicazione. Quando il bonus è in corso di erogazione, sono evidenziati nella bolletta, nella sezione “totale servizi di rete – quota fissa”, sia l’avvenuta ammissione alla compensazione, sia il dettaglio dell’importo relativo all’applicazione del bonus.
Lo stato di avanzamento della propria richiesta di bonus può essere verificato:

  • presso l’Ente dove è stata presentata la richiesta (il Comune di residenza) con la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;
  • chiamando il numero verde 800.166.654 fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta;
  • sul sito www.bonusenergia.anci.it, nella sezione riservata “Controlla on line la tua pratica” cui si accede con il proprio codice fiscale e le credenziali di accesso.
    Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.

Quanto tempo ci vuole prima di ricevere il bonus in bolletta?

La domanda di bonus prima di tradursi nello sconto in bolletta deve superare una serie di passaggi di verifica che vengono effettuati da parte del Comune e di SGAte (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche), il sistema informativo on line che gestisce l’intero iter necessario ad attivare il bonus a favore dei cittadini in possesso dei requisiti.
Collegandosi al sito www.bonusenergia.anci.it, nella sezione riservata “Controlla on line la tua pratica” è possibile verificare lo stato di avanzamento della propria richiesta.
Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.


Per quanto tempo viene riconosciuto il bonus?

Per il disagio economico il bonus è riconosciuto per 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino deve rinnovare la richiesta di ammissione presentando apposita domanda.

Rinnovo e variazioni

Come si rinnova la domanda di bonus?

Per il disagio economico il bonus è riconosciuto per 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino deve rinnovare la richiesta presentando apposita domanda.
Il rinnovo può essere effettuato solo se sussistono ancora le condizioni di ammissione (ISEE, residenza ecc.) e si richiede presentando domanda presso gli uffici comunali, circa un mese prima della scadenza dell’agevolazione in corso (se, ad esempio, il periodo di agevolazione va dal 1-1-2018 al 31-12-2018, il rinnovo deve essere presentato nel mese di novembre 2018 al fine di garantire la continuità dell’erogazione).
Il sistema SGAte invia un’apposita comunicazione a tutti i clienti che ricevono già il bonus in prossimità della scadenza, per ricordare la data utile per il rinnovo.
I moduli da utilizzare sono, in alternativa:

  • Se ci sono variazioni rispetto alla domanda già presentata (ad esempio è cambiata la composizione della famiglia) il modulo A;
  • Se non sono cambiate le condizioni rispetto alla precedente domanda il modulo RS (rinnovo semplificato).

Al momento del rinnovo il cliente deve presentare un’attestazione ISEE valida per il periodo in cui decorre l’agevolazione (circa 1 -2 mesi dopo la presentazione della domanda).
Quindi quando si presenta la domanda di rinnovo, la propria attestazione ISEE deve avere una data di scadenza non inferiore a 1-2 mesi.

Cosa bisogna fare in caso di variazioni (famiglia/reddito/fornitura)?

Le variazioni possono essere comunicate al sistema al momento del rinnovo.
Quindi, se durante i 12 mesi di agevolazione, cambia ad esempio, il numero dei componenti familliari o la situazione reddituale e patrimoniale del cittadino, queste possono essere recepite da SGAte solo al momento del rinnovo della domanda di ammissione al bonus.
Solo in caso di cambio di indirizzo di fornitura durante il periodo in cui è già attivo il bonus elettrico, il cittadino deve recarsi presso il Comune di residenza presentando il modulo VF (variazione fornitura). Il bonus viene così trasferito in continuità sul nuovo contratto di fornitura elettrica (che deve essere attivo) fino alla scadenza originaria del diritto.
Ad esempio, se il cittadino aveva un bonus elettrico per il periodo dal 1 settembre 2018 al 31 agosto 2019 e a gennaio del 2019 trasferisce la propria fornitura elettrica in altra città, deve presentare la domanda di variazione fornitura nel nuovo comune e i mesi di bonus che mancano alla fine del periodo di agevolazione, vengono automaticamente scontati sulle bollette elettriche della fornitura attivata nella nuova fornitura.

Cosa succede in caso di cambio del venditore di energia elettrica?

Nulla. In caso di cambio del venditore o del tipo di contratto (ad esempio si passa da un contratto dal mercato di maggior tutela ad uno nel mercato libero), il bonus continua ad essere erogato senza interruzioni fino al termine della validità del diritto.

Può essere interrotta l’erogazione del bonus?

Sì, in alcuni casi, quando il comune o il distributore competente rileva la mancanza o la variazione di una delle condizioni indispensabili per aver diritto all’agevolazione.
Se per esempio:

  • I dati anagrafici dichiarati non sono corretti;
  • La dichiarazione ISEE risulta non veritiera o non conforme ai limiti stabiliti;
  • Il contratto di energia elettrica da “uso residente” diventa “non residente”;
  • Il contratto di energia elettrica viene intestato ad altro soggetto (voltura o subentro);
  • La tariffa da “uso domestico” diventa “uso non domestico”.

il cliente riceve una comunicazione da SGAte nella quale viene informato dell’interruzione (o revoca) della compensazione e dei motivi per cui ciò viene fatto.
ATTENZIONE: se il cliente non ha più i requisiti per il bonus (ad esempio cambia il soggetto intestatario della fornitura) deve informare il proprio venditore. In caso contrario, se il cliente continua a percepire il bonus senza averne titolo, viene attivata una procedura di recupero delle somme erogate a cui non ha più diritto.

bonus per disagio fisico

Moduli

Riferimenti normativi

Dichiarazione di accessibilità
Il Comune di Santo Stefano Quisquina si impegna a rendere il proprio sito web accessibile, conformemente al D.lgs 10 agosto 2018, n. 106 che ha recepito la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Clicca qui: https://form.agid.gov.it/view/70b5d98a-d200-4ca5-a0e1-74429e414c8a/

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