Il Sindaco avvisa la cittadinanza che è in vigore l’ordinanza n° 195 del 04/06/2012 con la quale si ordina:
l) – Tutti i proprietari, possessori o detentori di aree private, aperte o a vista del pubblico, esistenti nei centri urbani del territorio comunale e quelli delle are agricole incolte poste nel raggio di 500 metri dalle abitazioni, entro il termine del 15 giugno di ogni anno, alla pulizia straordinaria delle aree stesse ed al taglio delle erbacce cresciute. Dette aree devono essere tenute costantemente pulite. Scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, alla esecuzione d’Ufficio dei lavori e le relative spesa saranno poste a carico degli inadempienti, salva comunque l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 al € 500,00 secondo le modalità stabilite dalla Legge n0689/1981.
2) – Tutti i proprietari, possessori o detentori di terreni confinanti con le pubbliche strade devono tenere regolate le siepi vive esistenti ai lati delle strade suddette, in modo da non restringere o danneggiare le strade stesse e devono tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale. Per gli inadempienti, oltre alla esecuzione d’Ufficio dei lavori, con addebito delle relative spese, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168,00 ad € 674,00 (Art. 29 del C.d.S.)
2) – Chiunque ari o comunque lavori, con o senza macchine agricole (trattori, motozappe, tiller ecc.) terreni confinanti con le strade comunali rurali, è tenuto ad osservare una fascia di rispetto non inferiore a un metro dal ciglio del piano stradale, lasciando incolta tale striscia di terreno al fine di favorire il consolidamento delle ripe e dei cigli stradali. Per il mancato rispetto della disposizione di cui al punto 3) è prevista, in caso franamenti o scoscendimenti del terreno, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168,00 ad € 674,00 oltre alla sanzione accessoria deLripristino dei luoghi a cura e spese del responsabile (Art.31 del C.d.S.)